Con questa sentenza, che riportiamo integralmente, vediamo come il giudice riesca a dire, in sostanza: si, è vero, Volpe ha mentito e ha accusato Sapone di un omicidio mai commesso, per il quale quindi Sapone è innocente ed è stato provato in modo incontrovertibile (Sapone infatti era a Cuba nei giorni dell’omicidio). Ma Volpe deve essere assolto dal reato di calunnia.
Repubblica ItalianaTribunale di Busto Arsizio.sent. 271/2009
Sentenza nel procedimento penale a carico di Volpe Andrea…. imputato del reato di cui agli articoli 81 cpv e 368 perchè … riferendo falsamente nei verbali di sommarie informazioni del 4.1.2005 e nei verbali di interrogatorio rispettivamente del 20.92004e del 182.2005 che Sapone Nicola, unitamente al padre Paolo, si era reso responsabile dell’omicidio di Grasta Antonino, incolpava il Sapone sapendolo innocente.
Nei confronti di Volpe Andrea il P.M. chiedeva l’emissione del decreto che dispone il giudizio in ordine al reato di cui all’art. 81-368 c.p., come formulato in rubrica. Nelle fasi preliminari dell’udienza davanti al GUP si costituiva parte civile la p.o. Sapone Nicola, inoltre le parti chiedevano l’integrazione del fascicolo processuale mediante l’inserimento del verbale di sommarie informazioni del 4.1.2005, e dei verbali di interrogatorio del 20.9.2004 e 18.2.2005 resi dal Volpe, indicati nel capo di imputazione, ma non presenti materialmente nel fascicolo, inoltre delle missive a firma Lettieri Sergio citate tra le fonti di prova dal PM nella richiesta di rinvio a giudizio. Ottenuta l’integrazione del fascicolo, seppure con qualche modifica relativa alla vetustà degli atti ed alla presenza di un fascicolo principale (relativo al cd. Processo contro “le Bestie di Satana”) da cui il presente era stato stralciato, si disponeva la trascrizione degli interrogatori sopra citati di Volpe Andrea. All’udienza del 2.4.2009 l’imputato, presente personalmente, chiedeva di definire il processo allo stato degli atti mediante rito abbreviato, il GUP riteneva tuttavia di non poter decidere allo stato degli atti e disponeva ex art. 441 comma 5 c.p.p. l’audizione di Maccione Mario e Lettieri Stefano. All’udienza del 19.5.2009, all’esito della escussione dei testimoni, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte il giudice dava lettura del dispositivo in udienza. L’imputato è chiamato a rispondere di calunnia continuata per avere, in tre diverse occasioni, durante le sommarie informazioni del 4.1.2005, e dei verbali di interrogatorio del 20.9.2004 e 18.2.2005, accusato falsamente Sapone Nicola dell’omicidio di Grasta Antonino. Il fascicolo dell’udienza preliminare contiene come atti utilizzabili per la valutazione delle richieste delle parti: – i verbali di SIT e degli interrogatori sia trascritti che sommariamente verbalizzati resi da Volpe; – le missive in data 23.8.2004 e 6.10.2004 a firma Lettieri Sergio; – copia della CNR in data 14.1.2000 relativa al rinvenimento del cadavere di Grasta Antonino, ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco all’interno di un fuoristrada, in un bosco nei pressi di Lonate Pozzolo; – accertamenti CC di Varese in data 18.5.2005 su un viaggio a Cuba di Sapone Nicola nell’ottobre 2000. Per meglio comprendere l’ambito all’interno del quale l’imputato Volpe Andrea aveva reso le dichiarazioni, che l’accusa assume come calunniose nei confronti di Sapone Nicola, è necessario premettere che sia Volpe che Sapone sono soggetti che erano venuti in contatto e si frequentavano all’epoca dell’omicidio Grasta, per le vicende relative alle “c.d. Bestie di Satana”, fatti per cui sono stati condannati. Nel corso delle indagini relative ai delitti delle “Bestie”, Volpe stesso rese alcune dichiarazioni auto ed etero accusatorie in relazione a tali vicende, inoltre fornì indicazioni utili anche su altri fatti illeciti. Nell’ambito delle dichiarazioni rese il Volpe, detenuto già a quell’epoca, di sua iniziativa prima (v. sit del 4.1.2005 in cui chiede di poter parlare al PM), successivamente nel corso dei due interrogatori resi al PM il 20 settembre 2004 e soprattutto il 18 febbraio 2005), riferiva che Sapone Nicola era implicato nell’omicidio Grasta per una truffa relativa ad alcuni telefonini rubati che lo stesso aveva subito del valore di 11 milioni di lire. Volpe riferiva che Grasta avrebbe dovuto consegnare al Sapone Nicola, al di lui padre e a tale Gaetano, diversi telefonini in cambio del denaro, ma che invece tenne i soldi senza più fornire la merce. Sapone nutriva risentimento nei confronti di Grasta per la truffa, così aveva chiesto a Volpe di commettere materialmente l’omicidio, questi però rifiutava, e successivamente Volpe apprese da Sapone, dopo l’omicidio, che “lo avevano sistemato” lui e suo padre. Deve notarsi che l’accusa nei confronti di Sapone non risulta nelle sit, ma fu esposta nel verbale di interrogatorio del 20 settembre 2004, per poi essere reiterata in quello del giugno 2005, laddove Volpe precisava di non conoscere Grasta e di aver appreso della truffa da Sapone, come dell’omicidio del presunto truffatore da parte di Sapone e del padre. Le indagini non portarono ad accogliere alcun elemento di colpevolezza né indizio nei confronti di Sapone Nicola per l’omicidio di Grasta Antonino, ed anzi gli accertamenti delle PG esclusero che al momento del fatto Sapone fosse in Italia, dato che risultava all’estero in vacanza, circostanza che comunque non gli avrebbe comunque potuto impedire di organizzare l’omicidio, poi eseguito materialmente da altri. È provato pertanto l’elemento materiale del reato di calunnia, attesa la falsità delle dichiarazioni di Volpe che accusavano Sapone dell’omicidio. Manca invece la prova della sussistenza in capo all’imputato della consapevolezza di accusare falsamente una persona che si sa innocente, quindi dell’esistenza dell’elemento psicologico del reato. Tra gli atti utilizzabili vi sono due lettere inviate da Lettieri Sergio, all’epoca detenuto, che riferiva che durante la detenzione aveva appreso da Maccione Mario, amico intimo e coimputato nel procedimento “Bestie di Satana” con Sapone Nicola, di una truffa che aveva subito in merito ad alcuni telefonini da parte di una persona di Legnano; Sapone aveva riferito a Maccione che questa persona era stata ammazzata per lo sgarbo fatto a lui dopo che Sapone si era lamentato con suo zio, soggetto di spicco della ’ndrangheta, che aveva fatto intervenire alcune persone della organizzazione appositamente dalla Calabria. Deve premettersi che Lettieri e Volpe non si conoscevano al momento del fatto, né vennero in contatto in carcere, circostanza che si desume anche dalle testimonianze rese in aula dal Lettieri, appare così quanto mai incongruo che entrambi abbiano fornito, in contesti diversi, una ricostruzione dei fatti quasi identica: entrambi hanno fatto riferimento alla truffa per alcuni telefonini come movente dell’omicidio Grasta, e Sapone come mandante, seppure Lettieri riferisca che Maccione gli aveva parlato di una esecuzione materiale da parte di malavitosi calabresi su disposizione di Sapone, e Volpe invece di essere stato contattato da Sapone per eseguire in un primo momento l’omicidio. L’audizione di Maccione Mario non ha portato invece alcun elemento ulteriore utile per l’accertamento dei fatti, posto che lo stesso nulla riferiva sulle confidenze fatte al Lettieri sull’omicidio Grasta di cui il Lettieri parla nelle missive e all’udienza del 19 maggio 2009 davanti al GUP. Se Volpe avesse voluto accusare falsamente Sapone dell’omicidio, la sua ricostruzione dei fatti non avrebbe potuto in alcun modo essere riferita da Lettieri, soggetto con cui non aveva alcun rapporto e che non conosceva, inoltre le lettere di Lettieri in cui parla della vicenda Grasta sono anteriori alle dichiarazioni di Volpe al PM, oggetto del presente procedimento. Ne discende allora che Volpe abbia riferito una ricostruzione dell’omicidio che accusava Sapone, già esistente nell’ambiente delle “Bestie di Satana”, non si sa da chi elaborata e coniata, e da lui con ogni probabilità un poco integrata con alcuni particolari, di cui Lettieri e Maccione, secondo quanto riferito da Lettieri, erano già in precedenza a conoscenza, e questo elemento porta ad escludere che l’imputato fosse consapevole della innocenza del Sapone ed abbia invece deciso di accusarlo falsamente. Non vale a supportare l’esistenza dell’elemento psicologico della calunnia nemmeno il movente offerto dall’accusa, che cioè Volpe abbia accusato Sapone dell’omicidio per acquisire “crediti” presso i PM che lo avevano accusato nell’inchiesta principale contro le “Bestie di Satana”: Volpe fino a quel momento infatti aveva reso dichiarazioni su altri fatti di sangue e delitti gravissimi (rapine, omicidi, traffico di stupefacenti), pienamente riscontrate dagli inquirenti, così che non aveva alcun bisogno per consolidare la sua situazione di “collaboratore” di inventarsi accuse false nei confronti di Sapone. Tutte le incongruenze sopra riferite inducono a ritenere, in assenza di elementi dirimenti ulteriori, che manchi una prova certa della condotta di falsa testimonianza da parte del Volpe sotto il profilo dell’elemento psicologico. Ne consegue che l’imputato deve essere assolto, seppure con la formula di cui al comma 2 dell’art. 530 c.p.p. dal reato di calunnia. P.Q.M. visti gli artt. 442 e 530 c.p.p. ASSOLVE VOLPE ANDREA in ordine al reato contestatogli perché il fatto non costituisce reato. Visto l’art. 544 c.p.p. riserva per i motivi gg. 90. Busto Arsizio, 19.5.2009 Il Giudice Dott.ssa Chiara VENTURI