Paolo Franceschetti
E’ di quest’anno la sentenza che ha deciso una questione tra la società Itavia e lo Stato Italiano.
La sentenza afferma un principio assolutamente nuovo, e tuttavia che è passato inosservato alla maggior parte degli operatori del diritto, nonostante si tratti di una questione della massima importanza e che, in teoria, potrebbe aprire nuove strade giuridiche in merito a un numero considerevole di vicende di importanza enorme per la vita della nazione.
La sentenza infatti, decide in merito al cosiddetto Caso Ustica, ovverosia alla vicenda che coinvolse nel 1981 l’aereo DC 9 della compagnia aerea Itavia, che nel giugno di quell’ anno, per motivi ancora da accertare con sicurezza, precipitò in mare provocando la morte di oltre 80 persone.
La sentenza afferma un principio importantissimo, e cioè che lo stato è responsabile per non aver impedito l’evento.
Di questa sentenza ce ne siamo già occupati in un precedente numero della rivista.
http://www.lapraticaforense.it/doc.do?did=4827448
Ripetiamo qui sinteticamente quindi, le conclusioni della Corte, per poi fare una serie di considerazioni, dopo aver esposto i fatti per coloro che non li conoscono.
In sintesi la sentenza della Cassazione dice che:
1) Lo stato ha un dovere giuridico di impedire eventi di questo tipo.
2) L’evento in questione non è un evento imprevedibile e eccezionale, idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. In realtà tali eventi sono proprio quelli che lo Stato ha l’obbligo giuridico di impedire ed evitare.
3) La sentenza cassa con rinvio, lasciando quindi alla Corte d’Appello un compito non da poco, cioè effettuare il giudizio controfattuale, al fine di stabilire se, adottando la omessa condotta dovuta di sorveglianza e controllo, nonché le misure conseguenti all’avvistamento di aereo da guerra non identificato nell’aerovia del DC 9, il disastro si sarebbe evitato. La Corte di appello dovrà inoltre precisare con quale percentuale di probabilità il disastro sarebbe stato evitato.
Pochi si sono resi conto dell’importanza di questa sentenza.
Essa, lo ribadiamo, stabilisce in sostanza che lo Stato ha il dovere di impedire eventi come quello accaduto a Ustica, e che in caso contrario deve risarcire il danno.
Se il principio contenuto in questa sentenza fosse interpretato correttamente, dovrebbe essere applicato anche a tutte le vittime di questa strage, che potrebbero agire con un’azione di responsabilità nei confronti dello stato.
Non solo ma tale principio potrebbe essere applicato a molti dei casi analoghi capitati in Italia negli ultimi 40 anni, Piazza della Loggia, Strage di Bologna, vittime della Uno Bianca, ecc…
Il principio potrebbe poi essere applicato a tutti quei casi in cui lo stato doveva impedire, e non lo ha fatto, un evento tragico che ha cagionato danno a qualcuno.
Si pensi, per fare un esempio, al caso di Niki Aprile Gatti, che il 24 giugno del 2008 si è tolto la vita in carcere suicidandosi con dei lacci delle scarpe; in realtà le modalità dell’evento sono tali da far pensare ad un omicidio, ma, anche a voler accedere alla più morbida tesi del suicidio, resta comunque il fatto che al ragazzo – che era in isolamento – non dovevano essere lasciati i lacci, e che l’amministrazione carceraria ha il dovere di impedire eventi di questo tipo.
Già esiste una legge a favore delle vittime di atti terroristici, L. 3 agosto 2004 n. 206, ma i benefici sono limitati, e sono soggetti a dei termini di decadenza. Applicando il principio stabilito da questa sentenza, invece, e tenendo conto del fatto che ai fini della prescrizione non si applica il termine ordinario, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato ai sensi dell’articolo 2947 comma 3, in tali ipotesi l’azione diventa imprescrittibile.
Duffy
19 Novembre 2009 @ 9:28
grazie paolino 🙂
Anonimo
19 Novembre 2009 @ 11:39
Attento Paolo, hai scritto 1981 anziché 1980. 😉
Anonimo
21 Novembre 2009 @ 14:17
conoscendo la giustizia italiota non sono certo ottimista, cmq speriamo…