Trascrizione.
Nel secondo video abbiamo visto quali siano stati i passaggi che hanno portato l’economia e la finanza a dominare e, conseguentemente, a guidare la politica; come, questa lenta trasformazione o meglio espansione del potere privato, abbia portato ad una cultura dell’irresponsabilità e all’abdicazione della responsabilità pubblica al benessere dei cittadini.
Abbiamo anche visto come questi modelli economici, basati sulla ricerca del massimo profitto a scapito del bene comune, si siano imposti grazie ad una cultura predatoria, arrogante ed egoista.
Ma attenzione, perché essendo ormai il potere finanziario che guida lo Stato, l’arroganza che porta gli uomini d’affari ad infrangere le leggi si rispecchia anche nell’arroganza con cui il regime, divenuto stato-azienda, ignora e calpesta le norme costituzionali, nonché le norme interne e internazionali.
Ed eccoci alla terza fondamentale differenza tra i due totalitarismi.
Nei regimi totalitari classici si presupponeva che il potere totale (totalitarismo appunto) richiedesse che la totalità delle istituzioni, delle consuetudini, dei valori fosse creata e coordinata dall’alto. Era un potere che si prefiggeva, anche attraverso la forza e la violenza, il controllo di tutta società al fine di promuovere e sostenere i propositi del regime.
Il totalitarismo rovesciato funziona diversamente: come il totalitarismo classico, anche il totalitarismo rovesciato ha una ideologia virtualmente indiscussa, che in questo caso è rappresentata dal libero mercato.
Una teoria quella del libero mercato che, come abbiamo già evidenziato nel secondo video, al posto di una spiegazione in termini economici offre un miracolo, un’armonia naturale di interessi egoistici dettata da una mano invisibile. Questo modello economico, questo miracolo, era peraltro stato ipotizzato in un periodo storico, verso al fine del 1700, in cui non vi erano aziende come le multinazionali, i cui profitti sono superiori a quelli di molte nazioni e, conseguentemente, in grado di alterare in maniera sensibile tale miracolosa armonia ed equilibrio di interessi egoistici.
Comunque, tornando a noi, dicevamo che il totalitarismo rovesciato, ha questa sua ideologia ma, a differenza del totalitarismo classico, per imporla non occupa, né neutralizza o sopprime l’autorità e le risorse dello Stato, ma le sfrutta.
Infatti, il totalitarismo rovesciato non ha, come presupposto del proprio successo, l’abbattimento del sistema costituito.
Non mira apertamente a sopprimere tutte le opposizioni.
Riconosce la libertà di parola, dice di rispettare, ed anzi voler migliorare, la costituzione, e opera all’interno di un sistema bipartitico.
Più che rivoltarsi contro un sistema esistente, dice di difenderlo. Perché?
Perché il totalitarismo rovesciato ha imparato a sfruttare quelli che, a prima vista, sembrerebbero vincoli politici e giuridici forti, utilizzandoli in modo contrario al loro proposito originario, ma senza smantellarli o attaccarli apertamente. Una delle strategie che utilizza è, infatti, lo sfruttamento delle istituzioni, per facilitare certe forme privilegiate di potere e tenere sotto controllo quelle concorrenti.
Quindi, ad esempio, non nega la costituzione, come aveva fatto il nazismo, ma la cambia, o ne sfrutta le porosità, e legittima il suo potere attraverso un’interpretazione della legge che mette al riparo i finanziatori della politica sotto l’ombrello degli articoli della costituzione.
Perché, infatti, sopprimere la costituzione, e così porsi in una situazione difficile, quando questa può essere piegata, aggirata o utilizzata in senso contrario al suo proposito?
E che la crisi che sta investendo il nostro paese in questi anni non sia solo economica, sociale, politica ed istituzionale, ma anche democratica è palese a molti, come numerosi e continui sono gli appelli lanciati da insigni giuristi, tra cui l’ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, per denunciare questa deriva autoritaria.
Ma non solo. La violazione dei principi democratici sanciti dalla nostra costituzione è così frequente ed evidente da far lanciare un grido di allarme anche agli intellettuali che vivono al di là dell’Oceano. “La democrazia in Italia è scomparsa”, così ha esordito recentemente Noam-Chomsky, linguista, filosofo, teorico della comunicazione e professore al Massachusetts Institute of Technology, ospite al Festival delle Scienze all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Ma, nonostante queste denunce, lo stillicidio dei principi democratici continua inesorabile.
Come è possibile che questo accada? Cerchiamo di capirlo, ovvero di capire attraverso quale meccanismo il totalitarismo rovesciato possa fare ciò, perché solo comprendendo il meccanismo con cui opera questo regime, ci si potrà poi accorgere dei futuri abusi.
L’Italia è una Repubblica democratica, queste le prime parole dell’art. 1 della nostra costituzione.
Ma, cosa significa democratica, ovvero quali valori deve tutelare un paese per poter dire di essere democratico?
Il carattere democratico di uno Stato può essere scomposto in una serie di valori fondamentali, il cui principale, ovvero quello fondante, è la tutela dei diritti umani, anche del singolo individuo.
Ed, infatti, l’art. 2, sancisce che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia all’interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Cosa vollero sancire con queste due previsioni i Costituenti?
Primo: affermare il primato della persona sullo Stato, cioè che la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, anche di un solo uomo, viene prima della tutela di ogni istituzione politica e ad ogni potere costituito.
Secondo: che i diritti umani non sono solo il fondamento primo dello Stato ma sono, nello stesso tempo, il fine ultimo delle attività politiche di uno Stato. Cioè le attività politiche di uno Stato devono avere come fine ultimo la tutela dei diritti umani.
La costituzione, poi, nei suoi articoli, tutela innumerevoli altri diritti fondamentali ma, per ora, fermiamoci qui, perché l’analisi di questi due articoli è sufficiente per capire il meccanismo attraverso il quale il totalitarismo rovesciato opera e per analizzare dove e come sia stato affermato e scritto che la nostra non è più una Repubblica democratica.
Quali sono le istituzioni preposte a garantire l’osservanza dei principi sanciti dalla nostra costituzione da parte degli altri organi dello Stato, compreso il potere politico (anzi soprattutto, il potere politico, visto che emana le leggi, leggi che, come vedremo, spesso vengono formulate in modo tale da poter essere manipolate e così da poter offrire scappatoie al potere politico).
Perché i diritti sanciti dalla nostra costituzione vengano rispettati dal potere politico il costituente ha previsto un doppio livello di controllo:
– Il capo dello stato ha la funzione di garante della costituzione (funzione di controllo preventiva).
– La corte costituzionale ha la funzione di custode della costituzione (funzione di controllo successiva).
Il rispetto della carta costituzionale può avvenire solo se entrambe le funzioni vengono svolte correttamente. Vediamo perché.
Il Presidente della Repubblica ha la funzione di garante della costituzione. ù
Analizziamo questa sua funzione che, priorio in questi giorni è tornata di attualità con la richiesta da parte di alcuni al presidente Mattarella di non firmare l’italicum, firma che purtroppo il presidente ha apposto. Torneremo poi su questo punto.
Cosa vuol dire che il Presidente della Repubblica ha la funzione di garante della costituzione? Vuol dire che il Presidente della Repubblica ha l’importantissimo compito di controllo preventivo di costituzionalità sulle funzioni legislative e di governo.
Come esercita il Capo dello Stato questa funzione? promulgando le leggi.
Il Costituente ha infatti previsto che sia compito del Presidente della Repubblica promulgare le leggi votate dal parlamento o i decreti emanati dal governo, cioè queste giungono sul tavolo del Capo dello Stato che, con la sua firma, che ne garantisce la conformità ai principi costituzionali, le promulga.
Se il Presidente ha dei dubbi, e ritiene che la legge presenti profili di incostituzionalità, può, ma soprattutto deve, non firmare, ovvero può, e deve, porre un veto sospensivo sulle legge e, con messaggio motivato, rinviare alle Camere la legge chiedendo una nuova votazione (Art. 74 Cost. “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione).
E’ possibile che le Camere non tengano conto delle indicazioni del Capo dello Stato e approvino nuovamente lo stesso testo (difficilmente capita, normalmente le Camere tengono in considerazione le indicazioni del Capo dello Stato).
In questo caso il Capo dello Stato deve firmare e promulgare la legge (Art. 74 Cost. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata).
Ma anche questo non è completamente vero, infatti, nei casi più gravi, si ritiene che, se la legge che gli viene chiesto di firmare è anti-costituzionale, ovvero apparisse gravemente ed irrimediabilmente lesiva delle competenze costituzionali di un altro potere, il Capo dello Stato potrebbe ancora rifiutarsi di firmare, proprio in forza della sua primaria funzione di garante della costituzione e dell’equilibrio tra poteri. Certo, a fronte di un atto così “forte” probabilmente si assisterebbe ad uno scontro durissimo in cui il Governo potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.
Cosa si intende per conflitto di attribuzione, un contrasto che sorge tra organi diversi dello stato in ordine alla competenza su una determinata materia.
Comunque, se le Camere approvano nuovamente lo stesso testo di legge il capo dello stato deve firmare.
Tale previsione ha un suo perché. Infatti il Costituente, ben consapevole dell’importanza della Costituzione, e volendo tutelarla da tutti i possibili abusi, ha predisposto una doppia garanzia: da un lato quella del Capo dello Stato su possibili abusi della maggioranza (con il veto sospensivo); dall’altra da possibili abusi proprio del Capo dello Stato che, sfruttando il suo diritto di veto, potrebbe rifiutarsi di mettere la firma sulle leggi votate dalle Camere così bloccando all’infinito il Legislatore.
Ma tutto ciò non significa che la funzione preventiva di controllo di costituzionalità del Capo dello Stato non sia importante, anzi è fondamentale e, soprattutto, non può essere sostituita dal solo controllo successivo della Corte Costituzionale.
Infatti, se è vero che le decisioni di rispondenza delle leggi alla Costituzione competono alla Corte Costituzionale, è anche vero che il potere di valutazione preventiva dato al Capo dello Stato, ove non esercitato, può portare a situazioni gravissime e, purtroppo, irrimediabili.
E spieghiamo il perché facendo due esempi.
Con la legge n. 270 del 21 dicembre 2005, il sistema elettorale italiano viene cambiato. I profili di incostituzionalità al disegno di legge vengono subito evidenziati da diversi costituzionalisti e denunciati dai parlamentari durante la discussione in aula.
Ma, nonostante questi rilievi di incostituzionalità il disegno viene approvato e firmato dal Presidente della Repubblica divenendo così legge (n. 270 del 21 dicembre 2005).
Uno dei firmatari della legge 270, nel marzo del 2006, durante una intervista alla trasmissione Matrix definisce la legge “una porcata”, (da qui il soprannome alla legge Porcellum dato dal politologo Giovanni Sartori).
Le elezioni politiche del 2006 (Governo Prodi) e del 2008 (Governo Berlusconi) si svolgono, per riprendere le parole di uno dei firmatari, con quella porcata di legge (per l’elezione dei successivi governi – Monti, Letta e Renzi – non abbiano più neanche potuto votare).
A distanza di 9 anni dalla sua emanazione quella legge elettorale, il porcellum, viene dichiarata incostituzionale. Perché così tanti anni?
Perché il procedimento per poter far dichiarare una legge incostituzionale non è né semplice, né rapido. Infatti la corte costituzionale non può essere adita direttamente, ma solo in via c.d. incidentale. Si deve cioè attendere che la norma sospetta di incostituzionalità debba essere applicata da un giudice, ma non solo, il giudice deve ritenere che le eccezioni di illegittimità costituzionale siano fondate.
Infatti, per giungere a far dichiarare il porcellum, un cittadino ha dovuto convenire in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno, sostenendo che in occasione delle lezioni del 2006 e 2008, ovvero le elezioni svolte con il porcellum i suoi diritti in materia di voto previsti sia dalla Costituzione italiana articoli 48, 56 e 58, sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo protocollo 1 erano stati violati perché gli era stato impedito di esercitare il suo diritto di voto in modo libero e diretto.
Ed aveva ragione, infatti, la Corte Costituzionale, nella sentenza 1 del 2014 afferma che venivano violati i principi dell’elettorato, perché in una democrazia il popolo ha diritto alla «scelta del corpo legislativo», ovvero dei candidati alle camere. Invece il porcellum non permetteva all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui era rimessa la designazione di tutti i candidati.
Secondo: il meccanismo previsto per il premio di maggioranza non solo era assolutamente irragionevole e non portava nessun vantaggio in termini di governabilità, ma provocava una alterazione degli equilibri istituzionali democratici.
Violazioni palesi, ma non per tutti. Infatti il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 aprile 2011, ha respinto le domande del cittadino, giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale.
Il cittadino ha proposto appello ma, anche in questo caso, i giudici hanno ritenuto infondate le eccezione di illegittimità costituzionale.
Il tenace cittadino, quindi, ha proposto ricorso in Cassazione e, il 17 maggio 2013 la Corte di Cassazione, ravvisando la sussistenza dell’illegittimità della legge, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rimettendo tutto alla Corte Costituzionale che, con la sentenza 1/2014, ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità.
Per poter veder dichiarata incostituzionale quella legge, definita dallo stesso autore “una porcata”, ci sono voluti 3 gradi di giudizio ed immaginiamo quale esborso di denaro di denaro da parte di quel cittadino.
Ma non è questo il grave. Infatti, la conseguenza di tale declaratoria di incostituzionalità è stata che 148 deputati eletti con il premio di maggioranza del porcellum (dichiarato incostituzionale), siedono illegittimamente in Parlamento. Torneremo poi su questo punto per parlare dell’Italicum. Per ora evidenziamo che se il controllo preventivo di costituzionalità demandato al Presidente della Repubblica avesse funzionato, ovvero se il Presidente della Repubblica avesse ravvisato che quella legge incostituzionale, tutto ciò non sarebbe accaduto e i diritti sanciti dalla costituzione non sarebbero stati irrimediabilmente violati.
Facciamo un secondo esempio.
Grazie ad una legge del 2006 Oggi, preparare un colpo di stato non è più reato, mentre compiere un colpo di stato con atti violenti è sanzionato con una pena ridicola. Ad esempio compiere un attentato, con atti diretti, violenti ed idonei contro gli organi costituzionali: Presidente della Repubblica, governo, ecc.. è punito con una pena da 1 a 5 anni, mentre per il furto con strappo è prevista una pena da 1 a 6 anni. Insomma oggi rischia di più chi in metropolitana vi ruba, senza che ve accorgiate, il portafoglio che non chi attenta con atti diretti, violenti ed idonei agli organi costituzionali.
Ma, come si è arrivati a questo assurdo giuridico? Con la legge 24 febbraio 2006 n. 85, pubblicata in G.U. del 13 marzo 2006, n. 60, dal titolo: “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”.
Eppure sin dal primo articolo ci si rende conto che le modifiche più importanti apportate dalla legge hanno ben poco a che vedere con i reati di opinione. Infatti vengono modificati gli artt.241 (attentati contro l’indipendenza, l’integrità e l’unità dello Stato); 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali), ovvero le figure di attentato alle istituzioni democratiche del paese.
Attenzione a questo particolare, ovvero quello di nascondere cose molto gravi dietro parole apparentemente innocue perché è uno dei principali strumenti con cui il totalitarismo rovesciato opera.
Comunque, dicevamo, che le modifiche più importanti vengono apportate agli articoli che riguardano le figure di attentato contro l’indipendenza l’integrità e l’unità dello Stato; contro la Costituzione dello Stato; contro organi costituzionali
Certo, con quella legge sono stati anche modificati, e abrogati, alcuni articoli che incidono sulla libertà di espressione (es. vilipendio, propaganda e apologia). Tali modifiche, però, non hanno la rilevanza di quelle apportate agli articoli che concernono le figure di attentato.
Come è stato possibile apportare tale modifica? Attraverso uno dei tanti strumenti, ovvero inganni, con cui opera il totalitarismo rovesciato, ovvero porre mano ad una legge dicendo di volerla migliorare per poter poi, nei fatti, peggiorarla pericolosamente. Vediamo come.
Prima della modifica operata dalla legge n. 85/2006, per integrare una delle fattispecie di attentato contro la personalità dello Stato, trattandosi di delitti posti a presidio di beni di rango particolarmente elevato (Integrità, indipendenza ed unità dello Stato; Costituzione ed organi Costituzionali), era sufficiente un qualsiasi atto intenzionalmente diretto a ledere il bene protetto, indipendentemente dalla sua idoneità a raggiungere lo scopo.
Tale previsione, però, poneva un problema di ordine costituzionale, precisamente vi era una violazione dell’art. 25 della costituzione che prevede il principio di offensività. Cioè io posso essere punito per un fatto solo ove questo sia idoneo ad arrecare una offesa. Facciamo un esempio: se io voglio uccidere una persona e per far,o gli lancio contro una mollica di pane, è evidente che questo mio atto non è idoneo. Per ottemperare a questa esigenza il legislatore avrebbe potuto modificare la fattispecie prevedendo la punibilità della condotta di “fatti diretti ed idonei a…”.
Il legislatore, però, si è spinto ben oltre prevedendo, perché sia integrata la fattispecie, che gli atti, oltre ad essere idonei e diretti, debbano essere anche violenti.
Tale ulteriore restrizione della fattispecie, non giustificata da esigenze costituzionali espone le istituzioni democratiche del paese ad un grave rischio, privandole, nei fatti, di qualsiasi tutela.
Come scrive efficacemente il prof. Domenico Pulitanò: “La specificazione “atti violenti”, a prima vista così plausibile, pone delicati problemi di interpretazione: quid juris (cioè quale norma applicare) ove mai un attentato all’integrità dello Stato, o alla Costituzione, o al funzionamento di organi costituzionali, venisse perpetrato con abuso di pubblici poteri, senza dispiegamento di forza bruta?”.
Già, quale norma si potrebbe applicare per punire un delitto così grave? La risposta è nessuna. Nulla, non si potrebbe fare nulla, come nulla potrebbe fare la magistratura se scoprisse che un certo gruppo sta preparando un colpo di stato, perché non avrebbe ancora compiuto alcun atto violento.
Ma che i beni tutelati dall’ordinamento possano essere lesi anche da atti non violenti è da sempre chiaro al nostro legislatore, come dimostra il fatto che la maggior parte delle condotte punite dal nostro codice penale non richiedono la connotazione violenta.
In questo caso, invece, si richiede la connotazione violenta.
Così io vengo punito se vengo scoperto a preparare un furto, una rapina, o altro, ma non se vengo scoperto a preparare un colpo di stato, no. Se abusando del mio potere attuo un colpo di stato, quello che viene definito cioè golpe bianco, no, non sono neanche perseguibile.
Situazione assurda, ulteriormente aggravata poi dalla scelta operata dal legislatore di ridurre le pene edittali per questi gravi reati, che, considerando la norma sulla prescrizione e i tempi della giustizia, nei fatti, si traduce in una sostanziale impunità per chiunque attenti con atti diretti, violenti ed idonei alle istituzioni democratiche del nostro paese.
Il legislatore, con tale legge, ha, nei fatti, privato di qualsiasi effettiva tutela le istituzioni democratiche del paese.
E Tale legge è tutt’ora in essere, benché presenti non solo evidenti dubbi di legittimità costituzionale ma un vero e proprio pericolo per la sicurezza del nostro Stato.
Perché?
Perché come abbiamo sopra chiarito, perché la Corte possa essere investita del problema di costituzionalità di una legge si deve attendere che tale legge debba essere applicata da un giudice. Dal momento che questa legge è penale si dovrà attendere che qualcuno tenti un colpo di stato con atti diretti, violenti, ed idonei, che non riesca nel suo intento (se riesce a poco servirà la Corte), che la magistratura individui e rinvii a giudizio gli autori del tentato golpe, che un giudice ravvisi l’illegittimità costituzionale della norma e che rimetta il tutto alla Corte Costituzionale. Solo a questo punto la Corte potrà prendere in esame la costituzionalità della legge.
Ecco alcuni esempi di come, a causa del mancato esercizio del controllo preventivo di costituzionalità da parte del Presidente della Repubblica, si possono produrre conseguenze gravissime e, purtroppo, nel caso in cui il colpo di stato compiuto con atti diretti violenti e idonei abbia avuto successo, irrimediabili.
Nel prossimo video analizzeremo le funzioni della Corte costituzionale evidenziando con degli esempi, come l’abdicazione da parte della Corte alla sua funzione non solo abbia comportato che diritti fondamentali non sono stati tutelati e garantiti, ma come e dove, in realtà, sia stato affermato e scritto che la nostra non è più una Repubblica democratica.